Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente D.lgs. 33 del 14 marzo 2013
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Atti di concessione
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di
importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto
dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche,
vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Attualmente non vi sono pubblicazioni in merito.