Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 ART. N. 31

Disposizioni generali
· Programma per la Trasparenza e l'integrità
· Atti generali
· Oneri informativi per cittadini e imprese
· Attestazioni OIV o di struttura analoga
· Modello Organizzativo
· Disposizioni AGER
Organizzazione
· Organi di indirizzo politico-amministrativo
· Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
· Articolazione degli uffici
· Telefono e posta elettronica
· Dichiarazioni di inconferibilità
Consulenti e collaboratori
Bandi di concorso
Perfomance
· Relazione sulla Performance
· Ammontare complessivo dei premi
· Dati relativi ai premi
· Benessere organizzativo
Attività e procedimenti
· Dati aggregati attività amministrativa
· Tipologie di procedimento
· Monitoraggio tempi procedimentali
· Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Provvedimenti
· Provvedimenti organi di indirizzo politico
· Provvedimenti dirigenziali
Bandi di gara e contratti
· Bandi di gara e contratti
· Atti delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
· Criteri e modalità
· Atti di concessione
Bilanci
· Bilancio preventivo e consuntivo
Beni immobili e gestione patrimonio
· Patrimonio immobiliare
· Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione
· Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi erogati
· Carta dei servizi e standard di qualità
· Costi contabilizzati
· Tempi medi di erogazione dei servizi
· Liste di attesa
Pagamenti dell'amministrazione
· Indicatore di tempestività dei pagamenti
· Pagamenti informatici
Informazioni ambientali
Interventi straordinari e di emergenza
Anticorruzione
· Relazioni
Altri contenuti
· Prevenzione della corruzione
· Altri Contenuti
· Accesso Civico
Tariffario Servizi


Controlli e rilievi sull'amministrazione

ART. 31  - D.lgs 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
 
Attualmente non vi sono pubblicazioni in merito.